La Formazione Continua obbligatoria è disciplinata dal D.P.R. 137/2012 n. 137 e specifica, dal punto di vista legislativo, l’obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i crediti formativi indispensabili per lo svolgimento della professione. Il non raggiungimento dei crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare.
Gli iscritti all'albo professionale devono conseguire 60 crediti formativi ogni triennio di cui 6 in materia di ordinamento e deotologia professionale
Il neo iscritto all’albo inizia il triennio l’anno successivo all’iscrizione(il primo gennaio).
Regolamento Formazione Continua Obbligatoria - 15 settembre 2021 - Disposizioni in vigore dal 31 maggio 2021
Circolare prot 1555/A/2021 nuova disposizione CFP con allegata circolare CNGeCL
Circolare prot. 1202/2022 precisazioni regolamento formazione continua
Circolare prot. 647/2023 ulteriori precisazioni formazione continua
Circolare prot. 1374/2023 uleriori precisazioni formazione continua